In Italia vi sono oltre 12.200.000,00 edifici costruiti da oltre 40 anni, in epoca antecedente l’emanazione della prima legge sismica (1974) e dell’efficientamento energetico (1976) che necessitano di manutenzione. Grazie alla Legge di Bilancio del 2017, attraverso il SISMABONUS e l’ECOBONUS è possibile “riqualificare” il patrimonio edilizio esistente, ottenendo una detrazione che varia dal 50% al 85%.

Sismabonus

Il Sismabonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati e società di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica 1, 2 e 3, individuate in base all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. La quota della spesa detraibile varia dal 50% all’85%, su un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Possono essere detratte le spese per interventi di messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici (art.16-bis, co.1, lett. i, del D.P.R. 917/1986), nonché le spese per la redazione della documentazione obbligatoria, necessaria a comprovare la sicurezza statica, e gli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione obbligatoria. Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse o comunque richieste dal tipo di intervento, solo se propedeutiche ai lavori agevolati;
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto (quando costituisce un costo), l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi;
  • spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

La percentuale di detrazione è pari al:

  • 50% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;
  • 70% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
  • 80% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.

Per le spese sostenute per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali spetta una detrazione pari al:

  • 75% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
  • 85% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.

A partire dal 1 gennaio 2017, il beneficiario della detrazione per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, che abbiano comportato una detrazione del 75% o 85%, (che siano stati eseguiti su parti comuni di edifici ubicati nelle zone 1,2,3, o che abbiano comportato l’acquisto di case antisismiche) può scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione alle imprese esecutrici o a soggetti privati, con esclusione degli istituti di credito.

Ecobonus

 L’Ecobonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati e società di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, sino al 31 dicembre 2018, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (abitazioni monofamiliari e immobili a destinazione produttiva o commerciale) e sino al 31 dicembre 2021 per i medesimi interventi eseguiti su parti comuni dei condomini. La quota della spesa detraibile varia da un minimo del 50% ad un massimo del 75%, di un importo variabile a seconda del tipo di intervento realizzato e in base al fatto che questo riguardi la singola unità immobiliare o edifici condominiali. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Si possono detrarre sia i costi dei lavori edili relativi all’intervento energetico effettuato, sia le spese relative alle prestazioni professionali, comprese quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica. Per usufruire della detrazione, gli interventi devono essere effettuati su unità immobiliari o su parti comuni di edifici esistenti di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali, ad esclusione di alcuni elencati nella Guida Operativa, purchè abbiano i seguenti requisiti:

  • preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento, per tutti gli interventi (ad eccezione dell’installazione di pannelli solari);
  • realizzazione di un impianto termico centralizzato, nel caso di frazionamento di un’unità immobiliare.

Interventi energetici eseguiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, su singole unità immobiliari che usufruiscono della detrazione è del 50%:

  • acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi (detrazione massima 60.000 euro);
  • acquisto e posa in opera delle schermature solari (di cui all‘All.M, D.Lgs. 311/2006) (detrazione massima 60.000 euro);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013) (detrazione massima 30.000 euro);
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (detrazione massima 30.000 euro).

Interventi energetici eseguiti dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018, su singole unità immobiliari che usufruiscono della detrazione è del 65%:

  • riqualificazione energetica “globale” (detrazione massima 100.000 euro);
  • strutture opache orizzontali e verticali (detrazione massima 60.000);
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione massima 60.000);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima 30.000 euro):
  • impianti con caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione (classi V, VI o VIII Comunicazione UE 2014/C 207/02);
  • impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • generatori d’aria calda a condensazione;
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che consentano di ottenere un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% (detrazione massima 100.000 euro);
  • impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione massima 30.000 euro);
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore (detrazione massima 30.000 euro);
  • acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo da remoto impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni.

Qualora gli interventi su indicati vengono eseguiti su parti comuni di edifici le spese potranno essere detratte fino al 31 dicembre 2021. Inoltre le percentuali aumentano per altri tipi di interventi, con un tetto massimo comunque di € 40.000,00 ad unità immobiliare e relative pertinenze:

  • del 70%, se l’intervento di riqualificazione interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • del 75%, se l’intervento di riqualificazione è diretto a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (va conseguita almeno la qualità media indicata nel DM 26 giugno 2015).

È prevista la possibilità di cumulare Ecobonus e Sismabonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, nel caso in cui gli interventi siano volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Tale beneficio è riconosciuto nella misura unica del:

 80%, se gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore;

 85%, se gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.

La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

L’Enea ha precisato che, per beneficiare della maggior detrazione, gli interventi, oltre al miglioramento sismico (riduzione di 1 o 2 classi), devono rispettare anche i requisiti energetici previsti per ottenere la detrazione Ecobonus «maggiorata» del 70% o del 75% (Cfr. Vademecum aggiornato al 30.03.2018).

Gli interventi agevolati

 Gli interventi del sismabonus:

la classificazione del rischio sismico delle costruzioni serve per valutare il livello di rischio di un edificio nei confronti di eventi sismici che possono accadere in futuro. Il rischio sismico viene valutato dal tecnico professionista utilizzando diverse metodologie:

  • metodologia convenzionale applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e per qualsiasi passaggio migliorativo di classe di rischio sismico e si basa sull’applicazione dei metodi di analisi previsti dalle norme tecniche per le costruzioni
  • metodologia semplificata, applicabile in determinati casi. Consente il passaggio di una sola classe di rischio ai fini della detrazione fiscale. Inoltre si basa invece su una classificazione macrosismica dell’edificio ed è indicato per gli edifici in muratura, per le strutture assimilabili ai capannoni industriali e per gli edifici in calcestruzzo armato quando si intende eseguire interventi di rafforzamento locale, rispettando alcune specifiche prescrizioni.

Il professionista incaricato attribuisce la classe di rischio tra le 8 previste, identificate con le lettere dalla A+ (rischio minore) alla G (rischio maggiore). La nuova classe dell’edificio si individua ripetendo l’operazione della classificazione dopo aver progettato l’intervento di riduzione del rischio. I passaggi sono: classificazione dell’edificio, progetto dell’intervento, nuova verifica della classe raggiunta. Tali passaggi richiedono le seguenti asseverazioni/attestazioni del miglioramento sismico dell’edificio:

  1. Il progettista dell’intervento strutturale assevera la classe di rischio prima dell’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato, secondo lo schema riportato in allegato B al D.M. n. 65 del 7 marzo 2017 (v. allegato 4). Detta asseverazione, unitamente al progetto di intervento (redatto in conformità alle Norme Tecniche delle Costruzioni), è allegata alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico (art. 5 del DPR 380/2001). Trattandosi di interventi in zona sismica sarà necessario, prima dell’inizio dei lavori, ricevere l’autorizzazione del Genio civile regionale, di cui all’articolo 94 del DPR 380/2001, oltre alla denuncia di inizio dei lavori prevista dall’articolo 93 del medesimo DPR.
  2. Il Direttore del Lavori e il Collaudatore, ove nominato per legge, attestano la conformità degli interventi eseguiti rispetto al progetto depositato presso lo Sportello Unico.

Sia l’asseverazione del progettista, che le attestazioni del Direttore dei Lavori e del Collaudatore devono essere depositate presso lo Sportello Unico e consegnate in copia al Committente ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali. Tra gli interventi che permettono di ridurre il rischio sismico di un edificio si indicano a solo titolo di esempio non esaustivo, le tecniche di isolamento sismico dell’edificio, quelle di introduzione di elementi dissipativi, rinforzo con intonaci armati o reti di fibra di vetro o carbonio, tiranti, etc.

Gli interventi dell’ecobonus:

  • l’intervento deve riguardare le parti comuni dell’edificio delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o contro terra e interessare più del 25% della superficie disperdente. Per superficie disperdente si intende la superficie che delimita il volume climatizzato rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione;
  • configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
  • l’intervento deve riguardare solo gli elementi i cui valori delle trasmittanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 e s.m.i..1 Detti elementi dopo l’intervento devono raggiungere valori di trasmittanza termica inferiori o uguali ai valori previsti dalla citata tabella, di seguito riportata.

Per accedere alla detrazione fiscale nella misura del 75%, oltre ai requisiti da rispettare per l’accesso alle detrazioni fiscali del 70% (sopra riportate), gli interventi devono essere finalizzati a migliorare la “prestazione energetica invernale ed estiva” e conseguire almeno la “qualità media”. Per prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro dell’edificio si intende quella del fabbricato al netto del rendimento degli impianti presenti mentre la qualità media corrisponde a specifiche prestazioni energetiche invernali ed estive dell’involucro. Anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari rientrano nelle detrazioni fiscali purché i lavori siano eseguiti contestualmente a quelli sulle parti opache dell’involucro dell’edificio e se inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. 192/2005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento. Sono agevolabili sia le opere provvisionali che quelle accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.

Di seguito il link alla GUIDA OPERATIVA dell’ANCE.